Osservazioni del Centro Tutela Consumatori di Bolzano In relazione alla bozza del codice di condotta di cui in oggetto, formuliamo di seguito le nostre osservazioni e proposte di modifica della stessa: 1. In relazione ad art. 4, comma 6, punti a) e b) vi è difficoltà nel prefigurarsi in concreto quali saranno i sistemi di informazione di "tipo negativo" e quali quelli di "tipo positivo e negativo"; la questione non è irrilevante in quanto i termini previsti dalla bozza sono differenti e potrebbero comportare conseguenze di diverso tipo per gli interessati; 2. Sempre in relazione all'art.4, comma 6, punto b) 1), le previsioni dei termini ivi contenute sono poco snelle, anzi il contenuto del testo non è per nulla facilmente interpretabile, almeno in un'ottica di efficace tutela e rapida applicazione "pro-consumatore" della norma: in particolare ci si chiede, nel caso di inadempimento-mancato pagamento, quando sia applicabile la norma di cui al punto a) del comma e quando la norma di cui al punto b1) (...o in caso di mancato pagamento....)? 3. In relazione ad art. 6, comma 1 il termine di 30 giorni per la conservazione dei dati in caso di rinuncia o di richiesta di credito non accolta ci pare eccessivo: bastano e avanzano 15 giorni, dopo di che vanno cancellati! 4. In relazione all'art. 6. comma 2 non siamo d'accordo con i termini di conservazione dei dati ivi previsti. Si tratta pur sempre di pagamenti SUCCESSIVAMENTE REGOLARIZZATI, per cui il consumatore ha sanato la sua situazione debitoria e non vi è motivo di penalizzare oltremodo il suo ritardo, che potrebbe non essere al limite a lui imputabile (si pensi ad esempio ad eventuali disguidi bancari o postali). Nell'ipotesi a) il termine di 12 mesi deve essere drasticamente ridotto - max 2-3 mesi non di più! Come pure nell'ipotesi b): 24 mesi è un termine eccessivo e penalizzante; possono bastare anche qui 4-5 mesi al massimo! Ripetiamo: si tratta di ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, non di insolvenze definitive! 5. In relazione all'art. 4, comma 7 si riterrebbe opportuno stabilire quale ulteriore norma del codice deontolgico, che in una prima fase del verificarsi di ritardi nei pagamenti (almeno fino a 3 rate insolute consecutive), il partecipante-erogatore del finanziamento non possa affidare in esternalità (outsourcing) la procedura di monitoria e di tentativo di recupero del credito nei confronti dell'interessato. Motivo: capita infatti attualmente assai spesso che già dopo il ritardo nel pagamento di una-due rate, il partecipante revochi il cd. beneficio del termine e affidi il recupero dell'intera somma residua ad una società di recupero crediti esterna, senza verificare - come è capitato in vari casi - l'esatto motivo del mancato pagamento di una-due rate, e in particolare se il ritardo sia dovuto magari a disguidi indipendenti dalla volontà dell'interessato. L'interessato si vede quindi spogliato del diritto al rimborso rateale e a dover trattare con un soggetto terzo rispetto all'erogatore del finanziamento il rimborso del residuo e delle ulteriori spese, senza avere nemmeno il tempo di spiegare o verificare con il partecipante le ragioni del mancato pagamento di una o due rate. Il "modus procedendi" di varie finanziarie ci sembra sotto questo profilo assai censurabile. 15 settembre 2004 |